N. 391
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 marzo 1995- 5 aprile 1996
N. 391
Ordinanza emessa il 7 marzo 1995 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 5 aprile 1996) dalla commissione tributaria di
primo grado di Padova sul ricorso proposto da Trevisan Giancarlo
contro l'ufficio I.V.A di Padova
Imposte e tasse in genere - Operazioni di liquidazione, valutazione
di partecipazioni, cessioni di crediti, cessioni o valutazioni di
valori mobiliari (nella specie: cessione di ramo d'azienda e
successiva vendita di animali) - Facolta' per l'amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari (nella specie:
agevolazioni fiscali, di cui all'art. 34, decreto I.V.A.)
conseguiti in dette operazioni - Applicabilita' di tale "norma
antielusione" alle sole operazioni effettuate a decorrere dal
periodo di imposta successivo al 30 settembre 1994 - Asserita
violazione del principio della capacita' contributiva e del
principio di eguaglianza tributaria - Riferimento alla sentenza
della Corte n. 80/1995.
(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 28, secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 53).
(096C0568)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-1996)
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