N. 391 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1995- 5 aprile 1996

N. 391 Ordinanza emessa il 7 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Padova sul ricorso proposto da Trevisan Giancarlo contro l'ufficio I.V.A di Padova Imposte e tasse in genere - Operazioni di liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessioni di crediti, cessioni o valutazioni di valori mobiliari (nella specie: cessione di ramo d'azienda e successiva vendita di animali) - Facolta' per l'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari (nella specie: agevolazioni fiscali, di cui all'art. 34, decreto I.V.A.) conseguiti in dette operazioni - Applicabilita' di tale "norma antielusione" alle sole operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo al 30 settembre 1994 - Asserita violazione del principio della capacita' contributiva e del principio di eguaglianza tributaria - Riferimento alla sentenza della Corte n. 80/1995. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 28, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 53). (096C0568) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-1996)

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