Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Regione Puglia - Personale in servizio presso
l'Ente regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia - Riequilibrio
di anzianita' - Liquidazione in dodicesimi anziche' in
ventiquattresimi in analogia con quanto previsto per il personale
della regione - Responsabilita' per danno erariale - Difetto di
motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta
inammissibilita'.
(Legge regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2, articolo unico; legge
regione Puglia 17 giugno 1994, n. 21, art. 28, primo, secondo e terzo
comma).
(Cost., artt. 3, 24, 81, quarto comma, 103, secondo comma, e 117)
(096C0594)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-1996)
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