N. 122 ORDINANZA 15 - 18 aprile 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Regione Puglia - Personale in servizio presso l'Ente regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia - Riequilibrio di anzianita' - Liquidazione in dodicesimi anziche' in ventiquattresimi in analogia con quanto previsto per il personale della regione - Responsabilita' per danno erariale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. (Legge regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2, articolo unico; legge regione Puglia 17 giugno 1994, n. 21, art. 28, primo, secondo e terzo comma). (Cost., artt. 3, 24, 81, quarto comma, 103, secondo comma, e 117) (096C0594) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-1996)

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