N. 141 SENTENZA 23 aprile - 6 maggio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale - Rinvio a giudizio per taluni reati ovvero citazione a comparire in udienza per il giudizio - Condanna per i medesimi delitti con sentenza non ancora passata in giudicato - Applicazione di misura di prevenzione qualora il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo - Non candidabilita' - Restrizione di un diritto inviolabile dell'uomo - Natura di sanzione anticipata della sancita ineleggibilita' - Incongruenza e sproporzione di una misura irreversibile con particolare riguardo al buon andamento e alla libera autodeterminazione degli organi elettivi locali (v. sentenze nn. 118/1994 e 407/1992) - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale. (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lett. e) come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lettere a), b), c) e d); legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lett. f)). (096C0681) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-1996)

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