N. 281 ORDINANZA 11 - 22 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che sulla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. abbia ordinato a questi di eseguire ulteriori indagini fissando il termine indispensabile per il loro compimento - Richiamo alla giurisprudenza della Corte nell'ambito dell'incompatibilita' del giudice rispetto alla funzione di giudizio (vedi sentenze n. 131/1996, 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992) - Non effettuazione da parte del g.i.p. di una valutazione contenutistica del materiale di indagine ma adozione di una decisione di natura processuale ed interlocutoria - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma). (096C1226) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 7-8-1996)

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