Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento - Anticipazione delle spese del fallimento effettuate
dall'Erario - Mancata estensione anche all'ipotesi del fallimento
revocato con sentenza a seguito di opposizione del debitore senza
attribuzione della responsabilita' al creditore procedente - Presunta
disparita' di trattamento a seconda che il fallimento sia o meno
capiente -
Discrezionalita' legislativa circa la scelta fra una molteplicita'
di soluzioni possibili - Inammissibilita'.
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).
(Cost., artt. 3, 35 e 36).
(096C1272)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 28-8-1996)
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