N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 ottobre 1996

N. 37 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 ottobre 1996 (della regione Lazio) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Criteri da osservarsi riguardo alla compensazione tra le maggiori o minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale dalle Associazioni di produttori, gia' consentita dall'art. 5, commi da 5 a 9, legge 26 novembre 1992, n. 468, con conseguente sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente possibile esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva - Adozione di tale normativa in seguito ad apertura di procedura di infrazione, con lettera 20 maggio 1996 della Commissione CEE, per inottemperanza alle modifiche al regime di "prelievo supplementare" disposte con il regolamento CEE n. 3950/1992 - Predisposizione del decreto-legge senza alcuna partecipazione delle regioni, ancorche' fortemente interessate al problema, neppure nella forma minimale dell'intervento della Conferenza Stato-Regioni, in contrasto, fra l'altro, con il principio di leale cooperazione - Penalizzazione, aggravata, per il periodo 1995-1996, dalla retroattivita' della norma, per le produzioni programmate in base alla abrogata disciplina, in contrasto, fra l'altro, con il principio di leale cooperazione e per le regioni, come il Lazio, dove, a differenza di quelle con forte eccedenza di produzione lattiera, non si sono superate complessivamente le quote concesse, in contrasto, fra l'altro, con i principi posti dagli artt. 38 e segg. del trattato di Roma del 25 marzo 1957 riguardo alla essenziale finalita' di ovviare nella politica agricola comune alle diversita' srutturali e naturali delle singole regioni - Mancato esercizio, da parte del Governo, con conseguente eccesso di potere legislativo, della facolta', accordatagli dal regolamento CEE n. 3950/1992, di optare, in alternativa all'adottato meccanismo di compensazione a livello nazionale, per quello di compensazione a livello di singolo acquirente, in tal modo evitando le rilevate violazioni - Richiamo alle sentenze nn. 520/1995, 338/1994 e 286/1986. (D.-L. 8 agosto 1996, n. 440, art. 11, commi 1, 2 e 3). (Cost., artt. 3, 5, 11, 97, 116, 117 e 118; legge 23 agosto 1998, n. 400, art. 12; d.P.R. 24 luglio 1977, artt. 3 e 50; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 3; regolamento CEE 28 dicembre 1992, n. 3950, artt. 2, par. 1, comma 2; regolamento CEE 31 marzo 1984 n. 856 art. 5-quater, comma 2). (096C1625) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-1996)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.