N. 37
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
1 ottobre 1996
N. 37
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1 ottobre 1996 (della regione Lazio)
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote
latte" - Criteri da osservarsi riguardo alla compensazione tra le
maggiori o minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento
di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo
1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della
compensazione gestita a base provinciale dalle Associazioni di
produttori, gia' consentita dall'art. 5, commi da 5 a 9, legge 26
novembre 1992, n. 468, con conseguente sancita inefficacia degli
adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo -
Obbligo per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai
produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di
associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove
trattenute, con conseguente possibile esperibilita', a loro
carico, di una riscossione coattiva - Adozione di tale normativa
in seguito ad apertura di procedura di infrazione, con lettera 20
maggio 1996 della Commissione CEE, per inottemperanza alle
modifiche al regime di "prelievo supplementare" disposte con il
regolamento CEE n. 3950/1992 - Predisposizione del decreto-legge
senza alcuna partecipazione delle regioni, ancorche' fortemente
interessate al problema, neppure nella forma minimale
dell'intervento della Conferenza Stato-Regioni, in contrasto, fra
l'altro, con il principio di leale cooperazione - Penalizzazione,
aggravata, per il periodo 1995-1996, dalla retroattivita' della
norma, per le produzioni programmate in base alla abrogata
disciplina, in contrasto, fra l'altro, con il principio di leale
cooperazione e per le regioni, come il Lazio, dove, a differenza
di quelle con forte eccedenza di produzione lattiera, non si sono
superate complessivamente le quote concesse, in contrasto, fra
l'altro, con i principi posti dagli artt. 38 e segg. del trattato
di Roma del 25 marzo 1957 riguardo alla essenziale finalita' di
ovviare nella politica agricola comune alle diversita' srutturali
e naturali delle singole regioni - Mancato esercizio, da parte del
Governo, con conseguente eccesso di potere legislativo, della
facolta', accordatagli dal regolamento CEE n. 3950/1992, di
optare, in alternativa all'adottato meccanismo di compensazione a
livello nazionale, per quello di compensazione a livello di
singolo acquirente, in tal modo evitando le rilevate violazioni -
Richiamo alle sentenze nn. 520/1995, 338/1994 e 286/1986.
(D.-L. 8 agosto 1996, n. 440, art. 11, commi 1, 2 e 3).
(Cost., artt. 3, 5, 11, 97, 116, 117 e 118; legge 23 agosto 1998, n.
400, art. 12; d.P.R. 24 luglio 1977, artt. 3 e 50; legge 8 giugno
1990, n. 142, art. 3; regolamento CEE 28 dicembre 1992, n. 3950,
artt. 2, par. 1, comma 2; regolamento CEE 31 marzo 1984 n. 856
art. 5-quater, comma 2).
(096C1625)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-1996)
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