N. 40
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
8 ottobre 1996
N. 40
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 ottobre 1996 (della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia)
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote
latte" - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31
marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi
dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi
spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione a tali bollettini,
integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di
accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto
vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della
trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto -
Contestata retroattivita' della normativa, che impedisce agli
imprenditori del settore di adeguare la produzione alle quote ad
essi assegnate, in contrasto, fra l'altro, con i criteri di
programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere fissati dal
regolamento CEE n. 804/1968 - Mancato invito del presidente della
giunta della regione Friuli-Venezia Giulia alla seduta del
Consiglio dei Ministri in cui il decreto-legge de quo e' stato
adottato, pur trattandosi di questioni riguardanti particolarmente
la regione - Omessa motivazione, nel parere del Comitato
permanente delle politiche agroalimentari e forestali, previsto ai
fini della pubblicazione dei bollettini da parte dell'AIMA ed
espresso nella seduta del 4 settembre, del rigetto delle posizioni
regionali prevalentemente contrarie all'azione governativa in
contrasto, tra l'altro, con il principio di leale collaborazione
tra Stato e regioni - Reiterazione di norme dei non convertiti
decreti-legge nn. 124, 260 e 353 del 1996 - Mancanza dei requisiti
della straordinaria necessita' ed urgenza - Violazione, anche
sotto tali profili, delle competenze esclusive della regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia -
Richiamo alle sentenze nn. 520 e 29 del 1995, 314/1990, 1044 e 302
del 1988, e ordinanza n. 165/1995.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote
latte" - Possibilita', per gli interessati, di agire avverso le
determinazioni dei bollettini predisposti dall'AIMA riguardo ai
produttori titolari di quota e ai quantitativi ad essi spettanti
nel periodo 1995-1996, innanzi all'autorita' giurisdizionale
competente, previa, pero', opposizione, con ricorso documentato,
alla stessa AIMA, entro quindici giorni dalla pubblicazione del
bollettino, ricorso da intendersi peraltro respinto, in
applicazione del silenzio-rigetto, in mancanza di comunicazione
entro i successivi trenta giorni, della decisione dell'organo
adito - Esclusione della facolta' dei produttori, gia' prevista
dall'abrogato art. 2 del decreto-legge n. 274/1994 (convertito,
con modificazioni, in legge n. 46/1995) di autocertificare, in
caso di contenzioso, le produzioni - Incertezze ed estrema
onerosita' di tale sistema di impugnazioni - Reiterazione di norme
dei non convertiti decreti-legge nn. 124, 260 e 353 del 1996 -
Mancanza totale dei presupposti costituzionali della decretazione
di urgenza - Violazione, anche sotto questi profili, delle
competenze, legislativa e amministrativa, della regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote
latte" - Criteri previsti per la compensazione fra le maggiori e
minori quantita' di prodotto consegnate - Disposizione, da parte
dell'AIMA, qualora si determinino le condizioni per applicarla,
della compensazione nazionale, da effettuarsi prioritariamente in
favore di alcune categorie di produttori (di zone montane, zone
svantaggiate ecc.) e, limitatamente al periodo 1995-1996, entro il
25 settembre 1996, con conseguente obbligo degli acquirenti di
versare il dovuto prelievo supplementare entro il 30 settembre
sulla base di appositi elenchi anch'essi redatti, a seguito della
suddetta compensazione, dall'AIMA - Ulteriore specificazione della
decisione gia' assunta dal Governo con l'art. 11 del decreto-legge
n. 440/1996, di annullare con effetto retroattivo la procedura di
compensazione in ambito regionale effettuata dalle associazioni di
produttori in base alla previsione della legge n. 468/1992 -
Impossibilita', per gli acquirenti, di osservare, per la sua
irragionevole brevita', il termine del 28 settembre 1996 stabilito
per il versamento del prelievo supplementare - Incidenza negativa
degli adottati criteri di priorita' sul settore produttivo
zootecnico della regione Friuli-Venezia Giulia,
ingiustificatamente imposti senza un previo parere della regione
stessa e senza considerazione della inesistenza, nel suo
territorio, di "zone svantaggiate", in contrasto, fra l'altro, con
il principio della leale cooperazione tra Stato e regioni -
Conseguente violazione delle competenze statutariamente attribuite
alla regione in materia di agricoltura e zootecnia.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote
latte" - Prevista adozione, da parte dell'AIMA, in attuazione del
regolamento CEE n. 3950/1992, di un programma volontario di
abbandono totale o parziale della produzione lattiera, da parte
dei singoli produttori, previa corresponsione di un'indennita',
con confluenza delle quote latte cedute nella riserva nazionale -
Riassegnazione delle quote cedute, con provvedimenti della stessa
AIMA, ai produttori che ne facciano richiesta, in base a criteri
di priorita' (per giovani agricoltori, produttori con azienda
ubicata in zone montane, ecc.) da applicarsi in modo da
assicurare che almeno il 50% dei quantitativi sia attribuito nella
regione o nella provincia autonoma di provenienza - Mancata
considerazione delle posizioni regionali contrarie espresse al
riguardo nella seduta del 4 settembre 1996 del Comitato permanente
delle politiche agroalimentari e forestali, dalle regioni -
Violazione delle norme statutarie concernenti le potesta',
legislativa e amministrativa, regionali nelle materie
dell'agricoltura e della zootecnia, comportanti una competenza
esclusiva della regione riguardo alla disciplina dei programmi di
abbandono, oltre che la riassegnazione alla stessa della
totalita', e non soltanto di una parte, delle quote abbandonate.
(D.-L. 6 settembre 1996, n. 463, art. 2, commi 1, 2, 3 e 4; 3, commi
1, 2, 3, 4 e 5).
(Cost., artt. 3 e 77; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2,
8 e 44).
(096C1636)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-1996)
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