N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 1996

N. 40 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 1996 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto - Contestata retroattivita' della normativa, che impedisce agli imprenditori del settore di adeguare la produzione alle quote ad essi assegnate, in contrasto, fra l'altro, con i criteri di programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere fissati dal regolamento CEE n. 804/1968 - Mancato invito del presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui il decreto-legge de quo e' stato adottato, pur trattandosi di questioni riguardanti particolarmente la regione - Omessa motivazione, nel parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, previsto ai fini della pubblicazione dei bollettini da parte dell'AIMA ed espresso nella seduta del 4 settembre, del rigetto delle posizioni regionali prevalentemente contrarie all'azione governativa in contrasto, tra l'altro, con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Reiterazione di norme dei non convertiti decreti-legge nn. 124, 260 e 353 del 1996 - Mancanza dei requisiti della straordinaria necessita' ed urgenza - Violazione, anche sotto tali profili, delle competenze esclusive della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia - Richiamo alle sentenze nn. 520 e 29 del 1995, 314/1990, 1044 e 302 del 1988, e ordinanza n. 165/1995. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Possibilita', per gli interessati, di agire avverso le determinazioni dei bollettini predisposti dall'AIMA riguardo ai produttori titolari di quota e ai quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-1996, innanzi all'autorita' giurisdizionale competente, previa, pero', opposizione, con ricorso documentato, alla stessa AIMA, entro quindici giorni dalla pubblicazione del bollettino, ricorso da intendersi peraltro respinto, in applicazione del silenzio-rigetto, in mancanza di comunicazione entro i successivi trenta giorni, della decisione dell'organo adito - Esclusione della facolta' dei produttori, gia' prevista dall'abrogato art. 2 del decreto-legge n. 274/1994 (convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995) di autocertificare, in caso di contenzioso, le produzioni - Incertezze ed estrema onerosita' di tale sistema di impugnazioni - Reiterazione di norme dei non convertiti decreti-legge nn. 124, 260 e 353 del 1996 - Mancanza totale dei presupposti costituzionali della decretazione di urgenza - Violazione, anche sotto questi profili, delle competenze, legislativa e amministrativa, della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Criteri previsti per la compensazione fra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate - Disposizione, da parte dell'AIMA, qualora si determinino le condizioni per applicarla, della compensazione nazionale, da effettuarsi prioritariamente in favore di alcune categorie di produttori (di zone montane, zone svantaggiate ecc.) e, limitatamente al periodo 1995-1996, entro il 25 settembre 1996, con conseguente obbligo degli acquirenti di versare il dovuto prelievo supplementare entro il 30 settembre sulla base di appositi elenchi anch'essi redatti, a seguito della suddetta compensazione, dall'AIMA - Ulteriore specificazione della decisione gia' assunta dal Governo con l'art. 11 del decreto-legge n. 440/1996, di annullare con effetto retroattivo la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle associazioni di produttori in base alla previsione della legge n. 468/1992 - Impossibilita', per gli acquirenti, di osservare, per la sua irragionevole brevita', il termine del 28 settembre 1996 stabilito per il versamento del prelievo supplementare - Incidenza negativa degli adottati criteri di priorita' sul settore produttivo zootecnico della regione Friuli-Venezia Giulia, ingiustificatamente imposti senza un previo parere della regione stessa e senza considerazione della inesistenza, nel suo territorio, di "zone svantaggiate", in contrasto, fra l'altro, con il principio della leale cooperazione tra Stato e regioni - Conseguente violazione delle competenze statutariamente attribuite alla regione in materia di agricoltura e zootecnia. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Prevista adozione, da parte dell'AIMA, in attuazione del regolamento CEE n. 3950/1992, di un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, da parte dei singoli produttori, previa corresponsione di un'indennita', con confluenza delle quote latte cedute nella riserva nazionale - Riassegnazione delle quote cedute, con provvedimenti della stessa AIMA, ai produttori che ne facciano richiesta, in base a criteri di priorita' (per giovani agricoltori, produttori con azienda ubicata in zone montane, ecc.) da applicarsi in modo da assicurare che almeno il 50% dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza - Mancata considerazione delle posizioni regionali contrarie espresse al riguardo nella seduta del 4 settembre 1996 del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, dalle regioni - Violazione delle norme statutarie concernenti le potesta', legislativa e amministrativa, regionali nelle materie dell'agricoltura e della zootecnia, comportanti una competenza esclusiva della regione riguardo alla disciplina dei programmi di abbandono, oltre che la riassegnazione alla stessa della totalita', e non soltanto di una parte, delle quote abbandonate. (D.-L. 6 settembre 1996, n. 463, art. 2, commi 1, 2, 3 e 4; 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5). (Cost., artt. 3 e 77; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2, 8 e 44). (096C1636) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-1996)

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