Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Poste e telegrafi - Esclusione dell'obbligo da parte
dell'amministrazione postale di risarcire il danno cagionato agli
utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza
- Intervenuta trasformazione dell'amministrazione postale in ente
pubblico economico denominato "Ente poste italiane" - Esigenza di
nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del
giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.
(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).
(Cost., artt. 3, 28, 43, 97 e 113).
(096C1675)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-1996)
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