N. 393 ORDINANZA 28 ottobre - 8 novembre 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice che abbia comunque deciso in materia di liberta' personale dell'imputato formulando valutazioni nel merito dei fatti e delle circostanze - Partecipazione al giudizio dibattimentale e abbreviato - Preclusione - Omessa previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (vedi sentenze nn. 432/1995 e 131/1996) - Indeterminatezza nella esposizione dei fatti da parte del giudice rimettente - Impossibilita' di una verifica in ordine alla rilevanza della censura rispetto al giudizio principale Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3 e 24). (096C1761) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-1996)

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