N. 400 SENTENZA 11 - 20 dicembre 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Giudice istruttore - Assegnazione dei processi - Assegnazione ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti al 30 aprile 1995, anche di quelle cause iniziate successivamente a tale data - Esclusione dell'applicabilita' ai giudizi in corso della nuova disciplina del processo civile - Trattamento deteriore riservato alle cause pendenti - Ragionevolezza del regime transitorio tendente ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un'altra secondo tempi e priorita' rientrati nella discrezionalita' legislativa (v. sentenze nn. 101/1993, 136/1991 e ordinanza n. 419/1990) - Insussistenza della violazione del principio del giudice naturale - Non fondatezza. (D.-L. 18 ottobre 1995, n. 432, artt. 9 e 10, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534). (Cost., artt. 3, 24, 25, 97 e 101, secondo comma). (096C1869) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-1996)

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