Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo civile - Giudice istruttore - Assegnazione dei processi -
Assegnazione ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi
pendenti al 30 aprile 1995, anche di quelle cause iniziate
successivamente a tale data - Esclusione dell'applicabilita' ai
giudizi in corso della nuova disciplina del processo civile -
Trattamento deteriore riservato alle cause pendenti - Ragionevolezza
del regime transitorio tendente ad assicurare il passaggio da una
disciplina ad un'altra secondo tempi e priorita' rientrati nella
discrezionalita' legislativa (v. sentenze nn. 101/1993, 136/1991 e
ordinanza n. 419/1990) - Insussistenza della violazione del principio
del giudice naturale - Non fondatezza.
(D.-L. 18 ottobre 1995, n. 432, artt. 9 e 10, convertito in legge 20
dicembre 1995, n. 534).
(Cost., artt. 3, 24, 25, 97 e 101, secondo comma).
(096C1869)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-1996)
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