N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 1997

N. 6 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in canelleria il 27 gennaio 1997 (della regione Toscana) Lavoro (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto - Misure di prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti (fisici, chimici, biologici, ecc.) o da altre condi'zioni (processi industriali impiegati, ecc.) che rendano il lavoro faticoso o insalubre - Disciplina adottata in decreto legislativo - Possibilita', quando la modifica dell'ambiente, o dell'orario di lavoro non sia utilmente praticabile, che l'Ispettorato del lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro, disponga la interdizione dal lavoro dell'interessata - Lamentata riattribuzione all'Ispettorato del lavoro di un provvedimento rientrante tra i compiti, in materia di' prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori trasferiti, globalmente, dagli artt. 14 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in applicazione degli artt. 17 e 27, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni e per esse alle UU.SS.LL. - Irrazionale disparita' di trattamento, per effetto della impugnata normativa, tra lavoratori, e lavoratrici non in stato di gravidanza, per la tutela dei quali i Servizi di prevenzione delle UU.SS.LL., in applicazione dei citati articoli del d.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 833/1978, continuano a svolgere le loro funzioni, e le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, nei cui soli confronti scatta invece la competenza dell'Amministrazione statale, affidata ad organi, come gli Ispettorati del lavoro, che non hanno piu' funzioni sanitarie e quindi neanche strutture a tal fine - Incidenza, sotto entrambi i profili, sulla competenza della regione Toscana in materia di assistenza sanitaria - Richiamo alla sentenza n. 58/1993. Lavoro (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto - Misure di prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti (fisici, chimici, biologici, ecc.) o da altre condizioni e modalita' di lavoro (processi industriali impiegati, ecc.) che possono rendere il lavoro faticoso o insalubre - Disciplina adottata con decreto legislativo - Attribuzione al Ministro del lavoro, anziche' al Ministro della sanita', della competenza ad emanare un decreto e ad apportarvi le necessarie successive modifiche ed integrazioni, per la recezione delle linee direttrici, e relative modifiche ed integrazioni, elaborate al riguardo dalla Commissione dell'Unione europea - Conseguente incidenza, atteso il contenuto di carattere indubbiamente sanitario di tali atti, sulla competenza delle regioni, costrette a tener conto, nel disciplinare ed esercitare le loro funzioni in materia di' assistenza sanitaria per la tutela delle lavoratrici madri, dei provvedimenti di un Ministero non piu' competente in proposito. (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2, 5, comma 2, e 8). (Cost., artt. 3, 97, 117 e 118). (097C0073) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 19-2-1997)

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