N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

N. 7 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Edilizia e urbanistica - Procedura per il rilascio della concessione edilizia - Norme della legge finanziaria, sostitutive di quelle gia' contenute nell'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493) - Possibilita' quando tutti i termini previsti siano decorsi senza che l'autorita' competente abbia provveduto, che il presidente della Giunta regionale, su istanza dell'interessato, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomini un commissario ad acta, il quale, entro i trenta giorni successivi, adotti un provvedimento con i medesimi effetti della concessione edilizia - Integrazione di tali disposizioni con la previsione dell'obbligo di regioni e province autonome di adeguarvi le proprie legislazioni e quindi, implicitamente, per la regione Friuli-Venezia Giulia, di recepirle in luogo di quelle da essa gia' adottate con l'art. 84 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fondato sul diverso principio del silenzio-assenso - Illegittima incidenza, non potendo la nuova procedura introdotta dalla legge statale ricomprendersi tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale, sulle competenze primarie della regione nelle materie dell'urbanistica e dell'ordinamento degli uffici - Illegittima deroga, altresi', al precetto statutario che, riguardo alle funzioni amministrative regionali, ne consente la delega agli enti locali ma non interventi sostitutivi e sanzionatori di altri soggetti - Richiamo alle sentenze nn. 296, 496 e 497 del 1993, 153/1995 e 1033/1988. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60). (Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 8 e 11). (097C0109) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 19-2-1997)

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