N. 19 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 1997

N. 19 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 aprile 1997 (della regione Puglia) Sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 1997 - Inammissibilita', perche' rivolta contro norme, in forza dell'art. 5 della Costituzione, a contenuto costituzionalmente vincolato, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 4, comma 2, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede che le regioni "non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative a materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento" posti in essere dallo Stato - Richiesta di annullamento di tale pronuncia in quanto fondata essenzialmente sull'affermazione, che "l'ipotesi avanzata dalle regioni promotrici del referendum, che lo Stato debba far valere solo successivamente e in via repressiva la contrarieta' dell'attivita' regionale ai propri indirizzi di politica internazionale, equivarrebbe a vaniticare il principio costituzionale di leale cooperazione", nella quale e' implicito il disconoscimento della sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, riguardo alla partecipazione delle regioni alla determinazione della volonta' normativa statuale, non solo nella forma referendaria, quanto soprattutto in quella legislativa, ordinaria e costituzionale - Indebita promozione, nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum, esorbitando dai parametri ad esso esplicitamente posti dalle norme costituzionali che direttamente lo riguardano, di una scelta discrezionale del legislatore delegato del 1977 al rango di principio costituzionale fondamentale, vincolante per lo stesso legislatore costituzionale, con conseguente irrigidimento, in modo e con strumenti inammissibili, del modello del regionalismo italiano - Ritenuta ammissibilita' del sollevato conflitto di attribuzione, in base all'assunto che, avendo la Corte costituzionale riconosciuto di poter essere parte in conflitti (infrasoggettivi) tra poteri dello Stato, sarebbe illogico escludere che tale veste possa venire ad assumere nei conflitti (intersoggettivi ) tra regioni e Stato - Riferimenti alle sentenze nn. 153/1986, 174/1996, 534/1995, 1146/1988, nonche' alle sentenze nn. 77/1981 13/1960 e 69/1978. (Decisione della Corte costituzionale del 10 febbraio 1997, n. 19). (Cost., artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2, comma 1). (097C0433) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 14-5-1997)

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