Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Titolare coniugato e non
legalmente ed effettivamente separato - Integrazione al minimo - Non
spettanza al possessore di redditi propri o cumulati con quelli del
coniuge per importo superiore da tre a cinque volte il trattamento
minimo - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale (v. sentenze
nn. 119 e 96 del 1991 e 173/1986, 132/1984 e 62/1977) - Differente
natura dell'integrazione al minimo rispetto a quella della pensione -
Legittima possibilita' da parte del legislatore di condizionare
l'attribuzione e l'ammontare dell'integrazione agli altri redditi del
pensionato e della sua famiglia - Non fondatezza.
o on
(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6 primo comma lett. b)
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
d.lgs. 30 dicembre 1992, art. 4, n. 503 comma 1 come modificato
dall'art. 11 comma 38 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
dall'art. 2, comma 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335; legge 23
ottobre 1992, n. 421 art. 3, comma 1 lett. s))
(Cost., artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma e 38, secondo
comma).
(097C0467)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 14-5-1997)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.