N. 603 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1996- 8 agosto 1997

N. 603 Ordinanza emessa il 17 luglio 1996-9 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 agosto 1997) dal tribunale amministrativo del Lazio di Roma sul ricorso proposto da Gugliormella Giorgio contro il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed altri. Impiego pubblico - Dipendenti dell'Agensud gia' transitati nell'Amministrazione statale - Fissazione, con decorrenza retroattiva dal 10 giugno 1994, del limite massimo dell'assegno personale (destinato a colmare la differenza tra il trattamento economico in godimento precedentemente e la nuova retribuzione) a L. 1.500.000 - Conseguente notevole riduzione del trattamento economico e di quiescenza di detti dipendenti - Irrazionale ed arbitraria disciplina retroattiva di un rapporto di durata - Violazione del principio del divieto della reformatio in peius - Incidenza sui principi di proporzionalita' e adeguatezza della retribuzione (anche differita) e sulla garanzia previdenziale. (Legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 1, comma 2; d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, artt. 14, 14, comma 4, 14-bis, comma 1, lett. b), e 3; d.-l. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 9, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104). (Cost., artt. 3, 36 e 38). (097C1028) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 24-9-1997)

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