N. 52 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 novembre 1997

N. 52 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria l'11 novembre 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Lavoro (Tutela del) - Decreto in data 2 settembre 1997 (pubblicato in data 9 settembre 1997 sul Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia) del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro della stessa provincia, quale organo periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale lo stesso si e' autonominato presidente della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni industria di Gorizia - Denunciato esercizio, da parte dello Stato, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, di una potesta' amministrativa che, in base alla disciplina costituita da combinato disposto dell'art. 8, legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), secondo il quale la Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni e' nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro (ora soppresso), e dell'art. 1, comma primo, seconda parte, legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 gennaio 1997, n. 1, che a sua volta prevede che le funzioni gia' attribuite all'ufficio regionale del lavoro sono esercitate in via provvisoria dal servizio programmazione, studi e ricerca dell'Agenzia regionale del lavoro, spetta al direttore di questo servizio e quindi alla regione - Fondamento di tale disciplina nell'art. 6, n. 2, statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, che attribuisce alla regione potesta' legislativa integrativa e attuativa in materia di "lavoro, previdenza e assistenza sociale", e negli artt. 1 e 2 delle norme di attuazione statutaria emanate con d.lgs. 16 settembre 1996, n. 514 che, entrambi, unitamente al citato art. 6 dello statuto, si assumono violati, e nei quali, tra l'altro, con la soppressione dell'ufficio regionale del lavoro, si dispone la delega alla regione dell'esercizio delle funzioni gia' ad esso attribuite, funzioni riguardo alle quali nessuna ingerenza e' stata lasciata allo Stato e che, anche alla luce della contestuale previsione che la regione le disciplini con norme legislative di organizzazione, spesa e attuazione con implicita connotazione della delega come devolutiva o traslativa appaiono senz'altro defendibili, nel proposto conflitto, come attribuzioni proprie della regione - Inapplicabilita', per contro, nella regione Friuli-Venezia Giulia, del regolamento, emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 7 novembre 1996, (recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero), impropriamente richiamato nel preambolo del provvedimento impugnato - Istanza di sospensione motivata, fra l'altro, per il fatto che, in seguito ad esso, attualmente la Commissione cassa integrazione guadagni di Gorizia, essendo ancora in carica quello nominato, in base al citato art. 8, legge n. 164 del 1975, per un quadriennio, con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro 26 settembre 1995, ha, ora, contemporaneamente, due presidenti - Richiamo (sul punto relativo all'ammissibilita' del conflitto, ancorche' proposto dalla regione a tutela di funzioni delegate), a sentenze nn. 559/1988 e 282/1992. (Decreto del direttore reggente la Direzione provinciale del lavoro di Gorizia del 2 settembre 1997). (Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 2; d.lgs. 16 settembre 1996, n. 514, artt. 1 e 2; Cost., art. 97). (097C1273) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 26-11-1997)

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