N. 823 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio - 11 novembre 1997

N. 823 Ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 1997) dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Cattolico Brizio e l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo delle pensioni INPS - Limite reddituale - Previsione, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione al minimo per superamento del limite reddituale, del calcolo della pensione con l'applicazione all'importo in vigore alla data di decorrenza della stessa delle percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenuti - Mancata previsione dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione stabiliti dall'art. 19, legge n. 153/1969, in caso di pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, ma anteriore al 31 dicembre 1975, nell'ipotesi di importo superiore al trattamento minimo con riferimento al calcolo eseguito con il solo sistema perequativo - Violazione del principio di uguaglianza ed incidenza sul principio della garanzia previdenziale. Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo delle pensioni INPS - Previsione, per l'assoggettamento alla perequazione automatica di pensioni non piu' integrabili al minimo per superamento del limite reddituale, dell'onere dell'interessato di dichiarazione attestante il superamento di detto limite - Incidenza sulla garanzia previdenziale. (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma primo, comma quarto, comma quinto, comma sesto, convertito in legge dell'11 novembre 1983, n. 638). (Cost., artt. 3 e 38). (097C1314) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 26-11-1997)

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