N. 823
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 febbraio - 11 novembre 1997
N. 823
Ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte
costituzionale l'11 novembre 1997) dal pretore di Lecce nel
procedimento civile vertente tra Cattolico Brizio e l'INPS
Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo delle
pensioni INPS - Limite reddituale - Previsione, all'atto della
cessazione del diritto all'integrazione al minimo per superamento
del limite reddituale, del calcolo della pensione con
l'applicazione all'importo in vigore alla data di decorrenza della
stessa delle percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi
di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenuti -
Mancata previsione dell'applicazione dei coefficienti di
rivalutazione stabiliti dall'art. 19, legge n. 153/1969, in caso
di pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, ma
anteriore al 31 dicembre 1975, nell'ipotesi di importo superiore
al trattamento minimo con riferimento al calcolo eseguito con il
solo sistema perequativo - Violazione del principio di uguaglianza
ed incidenza sul principio della garanzia previdenziale.
Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo delle
pensioni INPS - Previsione, per l'assoggettamento alla
perequazione automatica di pensioni non piu' integrabili al minimo
per superamento del limite reddituale, dell'onere dell'interessato
di dichiarazione attestante il superamento di detto limite -
Incidenza sulla garanzia previdenziale.
(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma primo, comma quarto,
comma quinto, comma sesto, convertito in legge dell'11 novembre
1983, n. 638).
(Cost., artt. 3 e 38).
(097C1314)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 26-11-1997)
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