N. 14
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
19 marzo 1999
N. 14
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
19 marzo 1999 (della regione siciliana)
Finanza pubblica allargata - Regolamento recante norme per la
modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1,
comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione del
versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato degli
importi derivanti dalla riduzione dei compensi attribuiti dalle
pubbliche amministrazione (ivi compresi quelli effettuati dagli enti
e aziende del servizio sanitario e dagli enti locali) a dipendenti
pubblici componenti di organi di amministrazione, di revisione e di
collegi sindacali - Applicabilita' anche alle regioni a statuto
speciale - Violazione della potesta' legislativa della regione
siciliana in materia di autorganizzazioni, di autonomia finanziaria e
di ordinamento degli enti.
(D.P.C.M. 16 ottobre 1978, n. 486, art. 2, comma 2).
(Cost., artt. 116 e 119, statuto regione siciliana, art. 36).
Ricorso della regione siciliana, in persona del Presidente
pro-tempore On. Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del
presente atto, dall'avv. Giovanni Lo Bue e dall'avv. Giovanni Corica
ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di Roma della regione
siciliana con sede in via Marghera, 36, autorizzato a ricorrere con
deliberazione della Giunta di governo regionale n. 37 del 1 marzo
1999;
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza
del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato per la risoluzione del conflitto
di attribuzione insorto per effetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, con il quale e' stato
adottato il "Regolamento recante norme per le modalita' di versamento
all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 10, serie generale, del 14 gennaio 1999.
P r e m e s s e
Con il D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, viene adottato il
regolamento - che disciplina le modalita' di versamento all'erario
degli importi corrispondenti alla riduzione di compensi di cui
all'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Tale disposizione prevede, invero, che "I compensi corrisposti da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.
3 febbraio 1993, n. 29 (60), spettanti ai dipendenti pubblici che
siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di
collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al
5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui,
al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni
lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a
lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario
dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque
rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
Ma il D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, nel disciplinare le
suddette modalita' di versamento all'erario, all'art. 2, comma 2,
dispone, che "I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione
sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo
3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato
alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di
versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397)".
Tale disposizione e' palesemente incostituzionale in quanto lesiva
delle prerogative ed attribuzioni spettanti alla regione siciliana in
materia finanziaria per i seguenti motivi;
D i r i t t o
Violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle correlate
norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, nonche' degli artt. 116 e 119 della
Costituzione.
In proposito si osserva preliminarmente che il comma 126 dell'art.
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, piu' sopra riportato appare
finalizzato non gia' ad una riduzione delle spese gravanti sugli enti
obbligati alla corresponsione di detti compensi, bensi' ad un aumento
delle entrate erariali.
Tale considerazione comporta la certa qualificazione della
disposizione come norma finanziaria (ed in particolare tributaria),
destinata pertanto, in quanto tale, anche ai sensi del disposto
dell'art. 6 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a trovare
applicazione nel territorio della regione.
Conseguentemente il piu' volte richiamato comma 126 dell'art. 1
della legge n. 662/1996 non sarebbe di per se' immediatamente lesivo
delle prerogative statutarie spettanti alla regione siciliana in
materia finanziaria, dal momento che l'ivi previsto versamento
all'erario delle quote dei compensi in questione da riscuotere
nell'ambito regionale ben si sarebbe potuto ritenere attribuito alla
regione in virtu' del vigente sistema di ripartizione delle entrate
tra Stato e regione siciliana.
Ma il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre
1998, n. 486, nel disciplinare le modalita' di versamento all'erario
degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi di cui
sopra, ha disposto al comma 2 dell'art. 2 che i suddetti versamenti
debbano essere effettuati "alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X,
capitolo 3397", con cio' lasciando intendere in modo evidente che
tale previsione riguarda esclusivamente il bilancio dello Stato e che
si intende riservare, pertanto, all'erario statale il gettito in
questione.
La disposizione in parola, conseguentemente, appare lesiva delle
attribuzioni e delle spettanze della regione siciliana in materia
finanziaria in quanto comporta una compressione delle entrate
tributarie della regione in violazione dell'art. 36 dello Statuto e
delle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074.
Come e' noto, infatti, dalle previsioni contenute nell'art. 36
dello statuto siciliano e dalle relative sopracitate norme di
attuazione in materia finanziaria emerge il generale principio in
base al quale, oltre alle entrate direttamente deliberate dalla
regione siciliana, spettano alla stessa "tutte le entrate tributarie
erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o
indirette, comunque denominate", ad eccezione di alcune entrate
tassativamente previste che restano di competenza statale.
Ora, la disposizione impugnata, nel prevedere una riduzione
dell'ammontare dei compensi corrisposti agli originari destinatari, e
cioe' ai soggetti che hanno reso le prestazioni di che trattasi,
comporta come conseguenza il venir meno del corrispondente gettito
tributario spettante alla regione in qualita' di titolare del tributo
gravante sui relativi redditi.
Ed infatti i compensi in questione (qualificati come redditi di
lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, secondo comma, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, ovvero
come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, qualora
svolti in relazione alla qualita' di prestatore di lavoro dipendente,
ai sensi dell'art. 47 dello stesso d.P.R. n. 917) avrebbero
contribuito, nel loro importo complessivo (ivi compreso, dunque,
l'importo corrispondente alla riduzione prevista), a formare la base
imponibile sulla quale determinare l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, il cui gettito, ai sensi dell'art. 36 dello statuto
e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, qualora
riscosso in Sicilia, sarebbe risultato di spettanza della regione.
Non v'e' dubbio, pertanto, che la riduzione dei compensi in parola
comporti un minore gettito per l'erario regionale.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere che non sia
possibile considerare integralmente riservabile all'erario statale
l'intero importo di che trattasi, dovendosi intendere quantomeno una
parte dello stesso come sostitutivo del mancato gettito all'erario
regionale conseguente alla disposizione impugnata.
L'avvenuta riduzione della base imponibile, infatti, accompagnata
dalla previsione di versamento all'erario statale degli importi
corrispondenti ai compensi ridotti ai sensi del riportato art. 1,
comma 126 della legge n. 662/1996, configura un'entrata parzialmente
sostitutiva di un'altra che, in quanto riscossa nel territorio della
regione, e' di assoluta spettanza regionale.
Alla stregua delle considerazioni svolte la disposizione contenuta
nel comma 2, dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, appare
palesemente lesiva della speciale autonomia finanziaria garantita
alla regione siciliana dal proprio Statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione, anche con riguardo ai principi desumibili dagli
artt. 116 e 119 della Costituzione in ordine al riparto delle
competenze tra Stato e regioni ad autonomia differenziata e quanto ai
rapporti tra potere centrale e poteri locali.
In proposito va considerato che la specificita' dell'autonomia
costituzionale riconosciuta e garantita alla regione siciliana si
riflette anche sul piano finanziario, vietando in concreto
discriminazioni atte ad incidere negativamente sulle relative
spettanze o reformatio in peius di attribuzioni e situazioni
consolidate.
P. Q. M.
Si chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale:
preliminarmente, di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;
di accogliere, quindi, il presente ricorso, dichiarando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 16
ottobre 1998, n. 486, in quanto lesivo delle attribuzioni della
regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa quali
risultano dall'art. 36 dello statuto e dalle relative norme di
attuazione in materia finanziaria e posto in essere in violazione
degli articoli 116 e 119 della Costituzione.
Con riserva di ulteriori deduzioni.
Si depositano col presente atto:
1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta
regionale n. 37 del 1 marzo 1999);
2) copia del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 169, in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 10, serie generale, del 14
gennaio 1999.
Palermo-Roma, addi' 10 marzo 1999.
Avv. Giovanni Corica - avv. Giovanni Lo Bue
99C0299
GAZZETTA UFFICIALE N. 032 SERIE SPECIALE - 1a DEL 11 08 1999
XXXXX
(099C0299)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 11-8-1999)
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