Sentenza 7-13 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Oggetto della questione - Duplice profilo - Individuazione -
Interpretazione dell'ordinanza di rimessione.
Processo penale - Spese del giudizio - Ricorso per cassazione -
Dichiarazione di inammissibilita' - Condanna automatica della parte
privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento anche in
mancanza di colpa nella proposizione del ricorso - Ritenuta
equiparabilita' della situazione del ricorrente a quella del
querelante soccombente esentato dal pagamento delle spese processuali
- Inidoneita' del tertium comparationis richiamato - Non fondatezza
della questione.
- Cod. proc. pen., art. 616.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Processo penale - Ricorso per cassazione - Dichiarazione di
inammissibilita' - Condanna automatica della parte privata
ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, anche in mancanza di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilita' - Violazione del principio di
eguaglianza, per irragionevole equiparazione delle posizioni del
ricorrente incolpevole e del ricorrente "temerario" -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Cod. proc. pen., art. 616.
- Costituzione, art. 3.
(099C0594)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 21-6-2000)
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