N. 496 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1998

N. 496 Ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dal g.i.p. presso il tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di persona da identificare Processo penale - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa - Dedotto obbligo per il g.i.p., senza possibilita' di vaglio della richiesta da parte dello stesso, nell'interpretazione della Corte di cassazione di fissare udienza di comparizione delle parti avanti a se - Aggravio per l'indagato in particolare con riguardo alle spese legali da sostenere - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge - Contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza - Processo penale - Attribuzione del difensore di ufficio - Onere a carico dell'indagato indipendentemente dall'accertamento di un suo comportamento doloso o colposo e di un provvedimento che, effettuato tale accertamento, gli addossi tale onere - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge - Contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza. (C.P.P. 1988, art. 410, comma 3; d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, art. 31). (Cost., artt. 3, 23, 24 e 27). (099C0945) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 29-9-1999)

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