N. 6
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
17 gennaio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 gennaio 2013 (della Provincia autonoma di Trento).
Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria -
Procedure e condizioni per l'acquisizione dei luoghi necessari a
esercitarla - Obbligo di "ricognizione straordinaria" entro il 31
dicembre 2012 degli spazi disponibili, possibilita' di autorizzare
le aziende sanitarie ad acquisire spazi ambulatoriali esterni
(previo parere del collegio di direzione o di una commissione
paritetica) ovvero ad adottare un programma sperimentale di
svolgimento, in via residuale, dell'attivita' presso gli studi
privati di professionisti collegati in rete, cessazione al 31
dicembre 2012 delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.
22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, riferimento
all'emanazione di linee-guida da parte di Regioni e Province
autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata
normazione statale di dettaglio in materia sanitaria - Violazione
della competenza legislativa e dell'autonomia amministrativa della
Provincia autonoma - Esorbitanza dalla competenza statale in
materia di coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza del
principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e
autonomie speciali - Contrasto con le norme statutarie
disciplinanti il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da
parte delle Province autonome e il coordinamento delle aziende
sanitarie.
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma
1, lett. b), sostitutivo del primo e secondo periodo dell'art. 1,
comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI,
in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268;
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione,
artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria -
Procedure e condizioni per l'acquisizione dei luoghi necessari a
esercitarla - Obbligo di "ricognizione straordinaria" entro il 31
dicembre 2012 degli spazi disponibili, possibilita' di autorizzare
le aziende sanitarie ad acquisire spazi ambulatoriali esterni
(previo parere del collegio di direzione o di una commissione
paritetica) ovvero ad adottare un programma sperimentale di
svolgimento, in via residuale, dell'attivita' presso gli studi
privati di professionisti collegati in rete, cessazione al 31
dicembre 2012 delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.
22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, riferimento
all'emanazione di linee-guida da parte di Regioni e Province
autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata
normazione statale con carattere autoapplicativo in materia
sanitaria - Violazione della disposizione di attuazione statutaria
che esclude la diretta applicazione di norme statali nelle materie
provinciali.
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma
1, lett. b), sostitutivo del primo e secondo periodo dell'art. 1,
comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria -
Procedure e condizioni per l'acquisizione dei luoghi necessari a
esercitarla - Richiamo alle "misure previste dall'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95" (facente obbligo di ridurre i
posti letto ospedalieri) - Ricorso della Provincia autonoma di
Trento - Denunciato rinvio a disposizione statale di dettaglio in
materia sanitaria, impugnata dalla medesima Provincia autonoma con
altro ricorso (n. 156 del 2012), non ancora deciso - Conseguente
illegittimita' della norma rinviante - Violazione della
disposizione di attuazione statutaria che esclude la diretta
applicazione di norme statali nelle materie provinciali.
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma
1, lett. b), primo periodo.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI,
in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268;
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione,
artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
art. 2.
Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria -
Infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in
condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole
strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attivita'
libero-professionale intramuraria, interna o in rete - Prevista
predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte o
su disposizione delle Regioni e delle Province autonome - Prevista
fissazione con successivo decreto ministeriale, previa intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, delle modalita' tecniche di
realizzazione - Prevista copertura dei costi di prima attivazione
della rete mediante adeguata rideterminazione delle tariffe -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata normazione
statale di dettaglio in materia sanitaria - Irrazionale
interferenza nelle scelte organizzative locali - Violazione della
competenza legislativa e dell'autonomia amministrativa delle
Province autonome - Potenziale contrasto con la disposizione di
attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme
statali nelle materie provinciali e stabilisce un termine
semestrale per l'adeguamento della legislazione provinciale -
Lesione dell'autonomia finanziaria spettante alla Provincia
autonoma (a livello generale e specificamente nel settore
sanitario).
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma
1, lett. c), limitatamente all'inserimento della lettera a-bis)
nell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI,
in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268;
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione,
artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
art. 2.
Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria -
Sanzioni per inosservanza delle norme sull'acquisizione degli spazi
necessari a esercitarla - Decurtazione, in misura pari ad almeno il
venti per cento, della retribuzione di risultato dei direttori
generali delle strutture sanitarie pubbliche, per inadempienze non
gravi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato
difetto nella previsione censurata del carattere di principio
fondamentale - Violazione della competenza legislativa provinciale
in materia di sanita' - Contrasto con la disposizione di attuazione
statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali
nelle materie provinciali.
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma
1, lett. h), modificativo dell'art. 1, comma 7, della legge 3
agosto 2007, n. 120.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI,
in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268;
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione,
artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
art. 2.
Sanita' pubblica - Riorganizzazione dei comitati etici - Obbligo per
ciascuna Regione e Provincia autonoma di rispettare il parametro di
un comitato etico per ogni milione di abitanti - Ricorso della
Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione del principio
di ragionevolezza (in rapporto alla dimensione demografica della
ricorrente) - Difetto nella previsione censurata del carattere di
principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa
provinciale in materia di sanita' - Lesione dell'autonomia
finanziaria spettante alla Provincia autonoma (a livello generale e
specificamente nel settore sanitario).
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 12, comma
10.
- Costituzione, art. 3 (artt. 117 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI, in
particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268;
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, art. 2).
(13C00028)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 20-2-2013)
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