N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 gennaio 2013

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 gennaio 2013 (della Provincia autonoma di Trento). Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria - Procedure e condizioni per l'acquisizione dei luoghi necessari a esercitarla - Obbligo di "ricognizione straordinaria" entro il 31 dicembre 2012 degli spazi disponibili, possibilita' di autorizzare le aziende sanitarie ad acquisire spazi ambulatoriali esterni (previo parere del collegio di direzione o di una commissione paritetica) ovvero ad adottare un programma sperimentale di svolgimento, in via residuale, dell'attivita' presso gli studi privati di professionisti collegati in rete, cessazione al 31 dicembre 2012 delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, riferimento all'emanazione di linee-guida da parte di Regioni e Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata normazione statale di dettaglio in materia sanitaria - Violazione della competenza legislativa e dell'autonomia amministrativa della Provincia autonoma - Esorbitanza dalla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Contrasto con le norme statutarie disciplinanti il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Province autonome e il coordinamento delle aziende sanitarie. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. b), sostitutivo del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI, in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione, artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria - Procedure e condizioni per l'acquisizione dei luoghi necessari a esercitarla - Obbligo di "ricognizione straordinaria" entro il 31 dicembre 2012 degli spazi disponibili, possibilita' di autorizzare le aziende sanitarie ad acquisire spazi ambulatoriali esterni (previo parere del collegio di direzione o di una commissione paritetica) ovvero ad adottare un programma sperimentale di svolgimento, in via residuale, dell'attivita' presso gli studi privati di professionisti collegati in rete, cessazione al 31 dicembre 2012 delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, riferimento all'emanazione di linee-guida da parte di Regioni e Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata normazione statale con carattere autoapplicativo in materia sanitaria - Violazione della disposizione di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali nelle materie provinciali. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. b), sostitutivo del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120. - D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria - Procedure e condizioni per l'acquisizione dei luoghi necessari a esercitarla - Richiamo alle "misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95" (facente obbligo di ridurre i posti letto ospedalieri) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato rinvio a disposizione statale di dettaglio in materia sanitaria, impugnata dalla medesima Provincia autonoma con altro ricorso (n. 156 del 2012), non ancora deciso - Conseguente illegittimita' della norma rinviante - Violazione della disposizione di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali nelle materie provinciali. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. b), primo periodo. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI, in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione, artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria - Infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attivita' libero-professionale intramuraria, interna o in rete - Prevista predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte o su disposizione delle Regioni e delle Province autonome - Prevista fissazione con successivo decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle modalita' tecniche di realizzazione - Prevista copertura dei costi di prima attivazione della rete mediante adeguata rideterminazione delle tariffe - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata normazione statale di dettaglio in materia sanitaria - Irrazionale interferenza nelle scelte organizzative locali - Violazione della competenza legislativa e dell'autonomia amministrativa delle Province autonome - Potenziale contrasto con la disposizione di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali nelle materie provinciali e stabilisce un termine semestrale per l'adeguamento della legislazione provinciale - Lesione dell'autonomia finanziaria spettante alla Provincia autonoma (a livello generale e specificamente nel settore sanitario). - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. c), limitatamente all'inserimento della lettera a-bis) nell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI, in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione, artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Sanita' pubblica - Attivita' libero professionale intramuraria - Sanzioni per inosservanza delle norme sull'acquisizione degli spazi necessari a esercitarla - Decurtazione, in misura pari ad almeno il venti per cento, della retribuzione di risultato dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche, per inadempienze non gravi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato difetto nella previsione censurata del carattere di principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa provinciale in materia di sanita' - Contrasto con la disposizione di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali nelle materie provinciali. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 2, comma 1, lett. h), modificativo dell'art. 1, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 120. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI, in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; Costituzione, artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Sanita' pubblica - Riorganizzazione dei comitati etici - Obbligo per ciascuna Regione e Provincia autonoma di rispettare il parametro di un comitato etico per ogni milione di abitanti - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza (in rapporto alla dimensione demografica della ricorrente) - Difetto nella previsione censurata del carattere di principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa provinciale in materia di sanita' - Lesione dell'autonomia finanziaria spettante alla Provincia autonoma (a livello generale e specificamente nel settore sanitario). - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 12, comma 10. - Costituzione, art. 3 (artt. 117 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 9, n. 10), 16 e 104, nonche' Titolo VI, in particolare art. 79, commi 3 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2). (13C00028) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 20-2-2013)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.