N. 15
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 febbraio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Professioni turistiche - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -
Attivita' professionali di guida turistica e di accompagnatore
turistico - Condizioni per esercitarle - Sufficienza, per la
seconda soltanto, dell'abilitazione conseguita in altre Regioni o
nella Provincia di Trento - Necessita', per l'attivita' di guida
turistica, di apposita abilitazione conseguita in Provincia di
Bolzano - Ricorso del Governo - Denunciata sproporzione rispetto
all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori
dei servizi offerti - Lesione della competenza statale esclusiva in
materia di tutela della concorrenza - Indebita restrizione della
libera circolazione delle persone e dei servizi, in violazione dei
principi comunitari - Esorbitanza dalle competenze provinciali
statutarie.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21
(in particolare, art. 3, comma 1, lett. b).
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), artt. 4 e 8, comma 1, n. 20; Costituzione, art. 117, commi
primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), Titolo IV, parte terza.
Professioni turistiche - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -
Attivita' professionali di guida turistica e di accompagnatore
turistico - Obbligo di possedere l'abilitazione - Esonero a favore
di chi, in qualita' di dipendente delle organizzazioni turistiche
di cui alla legge provinciale n. 33 del 1992 e dell'Agenzia "Alto
Adige Marketing", accompagna ospiti nelle visite delle localita'
site nel proprio territorio di competenza, nonche' di chi
accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di
partenza e arrivo in Alto Adige - Ricorso del Governo - Denunciata
posizione di vantaggio per coloro che svolgono la professione
turistica stabilmente sul territorio, rispetto a coloro che
provengono da altre Regioni - Alterazione degli assetti
concorrenziali del settore.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21
(in particolare, art. 7, comma 1, lett. d) ed e).
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), artt. 4 e 8, comma 1, n. 20; Costituzione, art. 117, commi
primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), Titolo IV, parte terza.
Professioni turistiche - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -
Attivita' professionale di accompagnatore di media montagna -
Possibilita' di svolgimento anche da parte delle guide alpine e
degli aspiranti guida - Ricorso del Governo - Denunciata posizione
di vantaggio per i soggetti che svolgono in maniera stanziale
l'attivita' di guida alpina (al cui albo possono iscriversi solo i
residenti nei comuni della Provincia) - Ingiustificata preferenza
per alcuni soggetti - Violazione del principio di libero accesso ed
esercizio delle professioni - Contrasto con i principi di tutela
della concorrenza e del mercato.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21
(in particolare, art. 13, comma 2, aggiuntivo dell'art. 8-ter alla
legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33).
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), artt. 4 e 8, comma 1, n. 20; Costituzione, art. 117, commi
primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), Titolo IV, parte terza.
(13C00065)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 6-3-2013)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.