N. 10
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 luglio 2013
Ordinanza del 9 luglio 2013 emessa dal Giudice designato della Corte
di appello di Bari sull'istanza proposta da S.A. contro il Ministero
della giustizia..
Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della
ragionevole durata del processo - Riconoscimento dell'indennizzo
nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
eccezion fatta per la sola ipotesi di prescrizione "connessa a
condotte dilatorie della parte" - Contrasto con la Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata
dalla Corte di Strasburgo (secondo cui non e' indennizzabile
l'eccessiva durata del processo penale che si sia concluso con
dichiarazione di prescrizione del reato) - Introduzione di una
fattispecie indennitaria non corrispondente ad un diritto
convenzionale - Esorbitanza dal principio di sussidiarieta' sotteso
alla "legge Pinto".
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. d),
introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 6,
comma 1, e 35, comma 3, lett. b), della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
(14C00016)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 12-2-2014)
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