N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2013

Ordinanza del 9 luglio 2013 emessa dal Giudice designato della Corte di appello di Bari sull'istanza proposta da S.A. contro il Ministero della giustizia.. Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Riconoscimento dell'indennizzo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, eccezion fatta per la sola ipotesi di prescrizione "connessa a condotte dilatorie della parte" - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo (secondo cui non e' indennizzabile l'eccessiva durata del processo penale che si sia concluso con dichiarazione di prescrizione del reato) - Introduzione di una fattispecie indennitaria non corrispondente ad un diritto convenzionale - Esorbitanza dal principio di sussidiarieta' sotteso alla "legge Pinto". - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. d), introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 6, comma 1, e 35, comma 3, lett. b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. (14C00016) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 12-2-2014)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.