N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2014

Ordinanza del 27 maggio 2014 emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento civile promosso da R.C. contro G.G., P.A. e Milano Assicurazioni Spa.. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entita' - Previsione che le lesioni di lieve entita' insuscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non possono comunque dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente - Previsione (confermativa o rafforzativa della prima) che il danno alla persona per lesioni di lieve entita' e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione - Denunciata esclusione ex lege, e non per ragioni mediche, del diritto risarcitorio in tutti i casi di lesioni "micropermanenti" non riscontrabili strumentalmente - Disparita' di trattamento rispetto alle lesioni strumentalmente accertabili - Violazione del diritto alla tutela alla salute - Violazione del diritto di difesa. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, ultima parte, come integrato e modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 32, comma 3-quater. - Costituzione, artt. 3, 24 e 32. (14C00256) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 15-10-2014)

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