N. 168
ORDINANZA (Atto di promovimento)
27 maggio 2014
Ordinanza del 27 maggio 2014 emessa dal Giudice di pace di Reggio
Emilia nel procedimento civile promosso da R.C. contro G.G., P.A. e
Milano Assicurazioni Spa..
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entita' -
Previsione che le lesioni di lieve entita' insuscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo non possono comunque dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente - Previsione
(confermativa o rafforzativa della prima) che il danno alla persona
per lesioni di lieve entita' e' risarcito solo a seguito di
riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione - Denunciata
esclusione ex lege, e non per ragioni mediche, del diritto
risarcitorio in tutti i casi di lesioni "micropermanenti" non
riscontrabili strumentalmente - Disparita' di trattamento rispetto
alle lesioni strumentalmente accertabili - Violazione del diritto
alla tutela alla salute - Violazione del diritto di difesa.
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2,
ultima parte, come integrato e modificato dall'art. 32, comma
3-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, art. 32, comma 3-quater.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 32.
(14C00256)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 15-10-2014)
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