N. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2022

Ordinanza del 6 dicembre 2022 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Z. M. contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS. Lavoro - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Incentivo all'autoimprenditorialita' - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l'anticipazione ottenuta - Omessa previsione di criteri di flessibilita' che permettano di adeguare la decisione giudiziale al caso concreto. - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), art. 8, comma 4. (23C00172) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 11-10-2023)

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