N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2022

Ordinanza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di P.L. S.. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Decorrenza e cessazione - Sospensione dell'esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena del sottoposto - Previsione che, dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si e' protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' presso gli organi di polizia giudiziaria - Denunciata limitazione della rivalutazione della pericolosita' sociale ai soli casi in cui la detenzione per espiazione di pena si sia protratta per almeno due anni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 14, comma 2-ter. (24C00027) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 6-3-2024)

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