N. 22
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 dicembre 2022
Ordinanza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Oristano nel
procedimento penale a carico di P.L. S..
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Decorrenza e
cessazione - Sospensione dell'esecuzione a causa dello stato
detentivo in espiazione di pena del sottoposto - Previsione che,
dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si e'
protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche
d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le
relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la
persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato, assumendo
le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e
l'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' presso gli organi di
polizia giudiziaria - Denunciata limitazione della rivalutazione
della pericolosita' sociale ai soli casi in cui la detenzione per
espiazione di pena si sia protratta per almeno due anni.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 14, comma 2-ter.
(24C00027)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 6-3-2024)
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