N. 190
ORDINANZA (Atto di promovimento)
18 luglio 2024
Ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Bergamo nel
procedimento penale nei confronti di I. B..
Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Mancata
previsione che il pubblico ministero disponga la sospensione
dell'esecuzione della pena anche quando il superamento del residuo
della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato
rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art.
656, comma 6, cod. proc. pen. in relazione ad una o piu' pregresse
istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione
presentate al tribunale di sorveglianza.
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 5.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione -
Mancata previsione della possibilita' di ammissione alle misure
alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della
detenzione domiciliare anche quando, ferma restando la valutazione
degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena sia
dovuto al mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni
previsto dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. in relazione ad
una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla
detenzione presentata al tribunale di sorveglianza.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter "ss.".
(24C00231)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-2024)
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