N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 2024

Ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Bergamo nel procedimento penale nei confronti di I. B.. Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Mancata previsione che il pubblico ministero disponga la sospensione dell'esecuzione della pena anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. in relazione ad una o piu' pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione presentate al tribunale di sorveglianza. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 5. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Mancata previsione della possibilita' di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare anche quando, ferma restando la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena sia dovuto al mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. in relazione ad una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione presentata al tribunale di sorveglianza. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter "ss.". (24C00231) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-2024)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.