N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2025

Ordinanza del 3 aprile 2025 del Tribunale di Ravenna nel procedimento civile promosso da V. A. contro Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS. Previdenza - Pensioni - Previsione che le pensioni, gli assegni e le indennita' spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative - Previsione che per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo - Impossibilita' di gravare di interessi le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato - Omessa previsione di una soglia, sulla quale INPS non puo' comunque soddisfarsi, nemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla pensione a compensazione del proprio credito, pari all'ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, risultando la pensione aggredibile solo oltre tale soglia, nella misura di un quinto. - Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), art. 69. (25C00117) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 28-5-2025)

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