N. 92
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 aprile 2025
Ordinanza del 3 aprile 2025 del Tribunale di Ravenna nel procedimento
civile promosso da V. A. contro Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS.
Previdenza - Pensioni - Previsione che le pensioni, gli assegni e le
indennita' spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli assegni di
cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968, possono essere
ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro
ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di
forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da
omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute
per interessi e sanzioni amministrative - Previsione che per le
pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente
al trattamento minimo - Impossibilita' di gravare di interessi le
somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per
prestazioni indebitamente percepite, salvo che la indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato - Omessa previsione
di una soglia, sulla quale INPS non puo' comunque soddisfarsi,
nemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla pensione a
compensazione del proprio credito, pari all'ammontare
corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno
sociale, con un minimo di 1.000 euro, risultando la pensione
aggredibile solo oltre tale soglia, nella misura di un quinto.
- Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), art. 69.
(25C00117)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 28-5-2025)
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