Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza - Assicurazione obbligatoria - Esercizio contemporaneo di
varie attivita' autonome - Principio dell'assoggettamento
all'assicurazione obbligatoria stabilita per l'attivita' prevalente
- Previsione, con norma di interpretazione autentica ad efficacia
retroattiva, che le attivita' per le quali opera il principio sono
quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli
artigiani e dai coltivatori diretti iscritti in una delle
corrispondenti gestioni INPS, con esclusione dei soggetti iscritti
contemporaneamente alla gestione commercianti e separata - Asserita
violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo
dell'irragionevolezza, del diritto di azione in giudizio,
dell'integrita' delle attribuzioni costituzionali dell'autorita'
giudiziaria, del principio di parita' delle parti processuali, con
violazione dei vincoli internazionali derivanti dalla CEDU -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 12, comma 11.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e
117, primo comma, in relazione all'art. 6 CEDU.
(T-120015)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 1-2-2012)
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