N. 114 SENTENZA 7 - 10 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso del Governo - Intervento in giudizio di Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative - Soggetto privo di potesta' legislativa - Difetto di legittimazione a partecipare al giudizio di legittimita' in via principale - Inammissibilita' dell'intervento. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, artt. 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, commi 1 e 4, 9, comma 4, alinea 6 e 7. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e), l) ed s); statuto speciale del Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5. Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Ricorso del Governo - Eccezione di omessa indicazione dei principi e delle leggi violati - Reiezione. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 2, comma 10. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e). Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della disposizione impugnata - Contenuto normativo sostanzialmente immodificato - Trasferimento della questione. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 2, comma 10. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, punti nn. 13, 16 e 18 dell'Allegato II, lettere b), t), af) e ag) dell'Allegato III, punti nn. 1, lett. d), 7, lett. d), m) ed o), e 8, lett. t), dell'Allegato IV. Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Violazione del principio comunitario di temporaneita' delle concessioni - Contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 2, comma 10, modificato dall'art. art. 24, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, punti nn. 13, 16 e 18 dell'Allegato II, lettere b), t), af) e ag) dell'Allegato III, punti nn. 1, lett. d), 7, lett. d), m) ed o), e 8, lett. t), dell'Allegato IV. Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Pluralita' di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in capo ad un unico titolare - Possibilita' di chiedere l'accorpamento - Conseguente determinazione dell'unica scadenza relativa alla concessione piu' lunga - Effetto di proroga automatica per le concessioni piu' brevi - Contrasto con la normativa nazionale che, in conformita' ai principi comunitari di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, stabilisce che l'attribuzione della concessione deve avvenire tramite una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 3, commi 1 e 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12, comma 1. Acque - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Cessione, da parte degli enti locali, della proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto - Contrasto con il principio generale di inalienabilita' dei beni demaniali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in mancanza di titolo competenziale specifico della Provincia autonoma - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 5, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); codice civile, artt. 822, 823, 824; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 143; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 2. Energia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Energia da fonti rinnovabili - Rinvio alla Giunta provinciale della definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore e della determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Sopravvenuta modifica della disposizione impugnata pienamente satisfattiva delle ragioni dedotte dal ricorrente - Mancata applicazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, artt. 5, comma 4, e 9, comma 4, alinea 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, artt. 7, comma 5, e 11, e Allegato 3. Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - Possibilita' di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della disposizione impugnata - Contenuto normativo sostanzialmente immodificato e non satisfattivo della pretesa della parte ricorrente - Trasferimento della questione. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 9, comma 4, alinea 6 e 7. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17. Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - Possibilita' di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile - Mancata previsione del rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile, costituenti principio inderogabile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, modificato dall'art. 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9; legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17. (T-120114) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 16-5-2012)

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