N. 115 SENTENZA 7 - 10 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Ricorso del Governo - Parametri statutari inconferenti ed apoditticamente evocati - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt. 4, 5 e 10. - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6 e 7. Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base regionale, istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, disciplina dei programmi di sviluppo in ambito regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento, espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt. 4, 5 e 10. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 15 marzo 2010, n. 38, art. 5, comma 5. Sanita' pubblica - Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Disposizioni finanziarie - Omessa quantificazione e copertura degli oneri finanziari, secondo le regole contabili - Violazione del principio finanziario secondo cui la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa - Violazione dell'obbligo, ancor piu' indefettibile in presenza di oneri pluriennali, di analitiche quantificazioni delle diverse spese su partite di bilancio promiscue - Illegittimita' costituzionale - Obbligo di contenimento degli oneri introdotti dalle norme impugnate, fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza, entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011 - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, art. 15. - Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma). (T-120115) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 16-5-2012)

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