Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia -
Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore - Ricorso del Governo - Parametri statutari
inconferenti ed apoditticamente evocati - Inammissibilita' della
questione.
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10,
artt. 4, 5 e 10.
- Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6
e 7.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia -
Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore - Predisposizione di campagne di informazione
rivolte ai cittadini su base regionale, istituzione di strutture
addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la
terapia del dolore, disciplina dei programmi di sviluppo in ambito
regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la
normativa statale di riferimento, espressione di un principio di
coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10,
artt. 4, 5 e 10.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 15 marzo 2010, n. 38,
art. 5, comma 5.
Sanita' pubblica - Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della
Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore - Disposizioni
finanziarie - Omessa quantificazione e copertura degli oneri
finanziari, secondo le regole contabili - Violazione del principio
finanziario secondo cui la riduzione di precedenti autorizzazioni
deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in
quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla
nuova previsione legislativa - Violazione dell'obbligo, ancor piu'
indefettibile in presenza di oneri pluriennali, di analitiche
quantificazioni delle diverse spese su partite di bilancio
promiscue - Illegittimita' costituzionale - Obbligo di contenimento
degli oneri introdotti dalle norme impugnate, fino a nuova
legittima copertura dell'eventuale eccedenza, entro i limiti di
stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio
2011 - Assorbimento delle ulteriori censure.
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10,
art. 15.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).
(T-120115)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 16-5-2012)
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