N. 117 SENTENZA 7 - 10 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Giudizi di equa riparazione concernenti l'irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili - Competenza territoriale funzionale della Corte d'appello determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale - Rilevanza della questione limitata ai processi celebrati davanti al giudice amministrativo. - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma. Procedimento civile - Giudizi di equa riparazione concernenti l'irragionevole durata dei processi amministrativi - Competenza territoriale funzionale della Corte d'appello determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale - Censura della norma nella interpretazione enunciata dalle sezioni unite della Corte di cassazione, costituente diritto vivente, alla quale il rimettente non ritiene di aderire - Ammissibilita' della questione. - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma. Procedimento civile - Giudizi di equa riparazione concernenti l'irragionevole durata dei processi amministrativi - Competenza territoriale funzionale della Corte d'appello determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo - Asserita violazione del diritto di azione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma. (T-120117) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 16-5-2012)

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