Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Giudizi di equa riparazione concernenti
l'irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili -
Competenza territoriale funzionale della Corte d'appello
determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale -
Rilevanza della questione limitata ai processi celebrati davanti al
giudice amministrativo.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111,
secondo comma.
Procedimento civile - Giudizi di equa riparazione concernenti
l'irragionevole durata dei processi amministrativi - Competenza
territoriale funzionale della Corte d'appello determinata ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale - Censura della norma
nella interpretazione enunciata dalle sezioni unite della Corte di
cassazione, costituente diritto vivente, alla quale il rimettente
non ritiene di aderire - Ammissibilita' della questione.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111,
secondo comma.
Procedimento civile - Giudizi di equa riparazione concernenti
l'irragionevole durata dei processi amministrativi - Competenza
territoriale funzionale della Corte d'appello determinata ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale - Asserita violazione
del principio del giudice naturale precostituito per legge -
Asserita violazione del principio di ragionevolezza e del principio
di eguaglianza - Asserita violazione del principio della
ragionevole durata del processo - Asserita violazione del diritto
di azione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111,
secondo comma.
(T-120117)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 16-5-2012)
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