N. 121 SENTENZA 7 - 10 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regioni (in genere) - Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale - Obbligo per le Regioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dalla pubblicazione delle decisioni, tutte le attivita' intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 20, comma 14. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Regioni (in genere) - Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale - Mancata o non esatta conformazione da parte delle Regioni - Previsione del potere sostitutivo del Governo - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione dell'autonomia regionale, lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 20, comma 15. - Costituzione, artt. 118 e 120, secondo comma. (T-120121) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 16-5-2012)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.