N. 122 ORDINANZA 7 - 10 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Disposizioni volte a contrastare le infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria - Contratti pubblici - Inserimento della clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, laddove sia accertata la mancata denuncia all'autorita' giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalita', di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o contro la liberta' degli incanti, dei quali il contraente sia venuto a conoscenza con riferimento alla conclusione od all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico - Previsione che il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione determinano la nullita' del contratto e costituiscono causa di responsabilita' amministrativa e disciplinare - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente - Estinzione del processo. - Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 3, art. 2, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. (T-120122) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 16-5-2012)

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