Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Disposizioni volte
a contrastare le infiltrazioni mafiose nel settore
dell'imprenditoria - Contratti pubblici - Inserimento della
clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente
privato, laddove sia accertata la mancata denuncia all'autorita'
giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalita', di
estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o
contro la liberta' degli incanti, dei quali il contraente sia
venuto a conoscenza con riferimento alla conclusione od
all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico - Previsione che
il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione
determinano la nullita' del contratto e costituiscono causa di
responsabilita' amministrativa e disciplinare - Ricorso del Governo
- Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Rinuncia
al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente -
Estinzione del processo.
- Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 3, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.
(T-120122)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 16-5-2012)
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