Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Umbria - Nomina dei direttori
generali delle aziende ospedaliero-universitarie - Ricorso del
Governo - Non corretta indicazione della normativa censurata -
Imprecisione superabile attraverso il testo delle norme riportato
con chiarezza nel ricorso - Ammissibilita' dell'impugnazione.
- Legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, artt. 12-bis,
commi 1 e 2, e 12-ter, commi 1, 4 e 6, aggiunti dall'art. 10 della
legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6.
- Costituzione, artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Umbria - Nomina dei direttori
generali delle aziende sanitarie - Elenco regionale dei candidati
idonei - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione
della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso
coinvolgimento delle strutture universitarie, con riduzione della
facolta' di scelta del Rettore alla rosa di candidati previamente
individuati dalla sola Regione - Contrasto con il principio
fondamentale della legislazione statale secondo cui il direttore
generale delle aziende ospedaliero-universitarie e' nominato dalla
Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'universita' -
Violazione della competenza legislativa statale nella materia
concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia
universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione
tra Universita' e Regione - Illegittimita' costituzionale in parte
qua - Assorbimento di ulteriori censure.
- Legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 12-bis,
commi 1 e 2, aggiunto dall'art. 10 della legge della Regione Umbria
20 luglio 2011, n. 6.
- Costituzione, artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118;
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma
2.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Umbria - Valutazione
dell'attivita' dei direttori generali delle aziende sanitarie, ai
fini della conferma dell'incarico o della risoluzione del contratto
- Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della
disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso
coinvolgimento delle strutture universitarie, con acquisizione per
le aziende ospedaliere del solo parere della Conferenza permanente
per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale -
Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale
secondo cui i procedimenti di verifica dei risultati dell'attivita'
dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca
sono disciplinati attraverso protocolli d'intesa tra regioni e
universita' - Violazione della competenza legislativa statale nella
materia concorrente della tutela della salute - Lesione
dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale
collaborazione tra Universita' e Regione - Illegittimita'
costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
- Legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 12-ter,
commi 1, 4 e 6, aggiunto dall'art. 10 della legge della Regione
Umbria 20 luglio 2011, n. 6.
- Costituzione, artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118;
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 4, comma 2, ultimo periodo.
(T-120129)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 23-5-2012)
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