N. 129 SENTENZA 9 - 17 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Umbria - Nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - Ricorso del Governo - Non corretta indicazione della normativa censurata - Imprecisione superabile attraverso il testo delle norme riportato con chiarezza nel ricorso - Ammissibilita' dell'impugnazione. - Legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, artt. 12-bis, commi 1 e 2, e 12-ter, commi 1, 4 e 6, aggiunti dall'art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6. - Costituzione, artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118. Sanita' pubblica - Norme della Regione Umbria - Nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie - Elenco regionale dei candidati idonei - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso coinvolgimento delle strutture universitarie, con riduzione della facolta' di scelta del Rettore alla rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie e' nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'universita' - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione tra Universita' e Regione - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure. - Legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 12-bis, commi 1 e 2, aggiunto dall'art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6. - Costituzione, artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 2. Sanita' pubblica - Norme della Regione Umbria - Valutazione dell'attivita' dei direttori generali delle aziende sanitarie, ai fini della conferma dell'incarico o della risoluzione del contratto - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso coinvolgimento delle strutture universitarie, con acquisizione per le aziende ospedaliere del solo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui i procedimenti di verifica dei risultati dell'attivita' dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati attraverso protocolli d'intesa tra regioni e universita' - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione tra Universita' e Regione - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure. - Legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, aggiunto dall'art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6. - Costituzione, artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 4, comma 2, ultimo periodo. (T-120129) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 23-5-2012)

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