Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del
Centro Regionale Sangue -Previsione di interventi in materia di
organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal
disavanzo sanitario - Asserito contrasto con i principi
fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento
della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens che
sospende l'efficacia della legge censurata "in attesa
dell'attuazione del piano di rientro" - Modifica non satisfattiva
delle pretese avanzate dal ricorrente - Insussistenza delle
condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del
Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi in materia di
organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal
disavanzo sanitario - Carattere vincolante del piano di rientro,
espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento
della spesa pubblica sanitaria - Violazione della competenza
legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento
della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, 2, 4,
comma 1, 5, 10, comma 2, e 13.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 796, lett. b).
Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del
Centro Regionale Sangue - Attribuzione alla Giunta regionale di
competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario e
conseguente ostacolo all'attuazione del piano di rientro -
Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario ad
acta, lesiva della potesta' sostitutiva dello Stato -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, comma
2, 4, comma 1, e 10, comma 2.
- Costituzione, art. 120, secondo comma.
Sanita' pubblica - Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della
Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue -
Quantificazione e copertura degli oneri di spesa per l'esercizio
finanziario 2011 - Indicazione di una somma sicuramente
insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del
Centro, incluse quelle per il personale, nonche' mancata
quantificazione e copertura degli oneri per gli anni successivi al
2001 - Carenza dei requisiti a garanzia della chiarezza e solidita'
del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove
spese - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 13.
- Costituzione, art. 81.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del
Centro Regionale Sangue - Dichiarazione di illegittimita'
costituzionale di tutte le disposizioni impugnate - Inscindibile
connessione esistente tra le norme impugnate e le altre
disposizioni della stessa legge - Illegittimita' costituzionale in
via consequenziale.
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 3, 4,
commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(T-120131)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 30-5-2012)
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