N. 131 SENTENZA 21 - 25 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue -Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario - Asserito contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens che sospende l'efficacia della legge censurata "in attesa dell'attuazione del piano di rientro" - Modifica non satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente - Insussistenza delle condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario - Carattere vincolante del piano di rientro, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b). Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Attribuzione alla Giunta regionale di competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario e conseguente ostacolo all'attuazione del piano di rientro - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, lesiva della potesta' sostitutiva dello Stato - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2. - Costituzione, art. 120, secondo comma. Sanita' pubblica - Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Quantificazione e copertura degli oneri di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Indicazione di una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale, nonche' mancata quantificazione e copertura degli oneri per gli anni successivi al 2001 - Carenza dei requisiti a garanzia della chiarezza e solidita' del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove spese - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 13. - Costituzione, art. 81. Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Dichiarazione di illegittimita' costituzionale di tutte le disposizioni impugnate - Inscindibile connessione esistente tra le norme impugnate e le altre disposizioni della stessa legge - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (T-120131) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 30-5-2012)

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