Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale distaccato
in via continuativa presso le segreterie particolari degli organi
regionali - Rimborso forfettario giornaliero - Ricorso del Governo
- Asserita contrasto con la normativa statale, espressione della
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che
riserva alla contrattazione collettiva la definizione del
trattamento economico fondamentale e dei criteri di erogazione -
Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione
del giudizio.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, commi 2,
3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, titolo III; norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, art. 23.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Incarichi di
studio e consulenza conferiti dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa
pari al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 -
Inapplicabilita' del limite per gli incarichi gravanti su risorse
del bilancio vincolato e per gli incarichi istituzionali di
consigliere del Presidente della Regione Puglia - Contrasto con la
corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica,
che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli
alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste
indichino misure compensative, si' da conseguire nel complesso un
risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in
materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 9, comma 1,
secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 7.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, da
svolgersi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Riduzione della spesa
al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009 - Inapplicabilita' del
limite alle spese a valere su risorse del bilancio vincolato -
Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della
spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i
puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate,
richiede che queste indichino misure compensative, si' da
conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di
principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza
pubblica - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 10, comma 1,
secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Missioni, da
autorizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari
al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Superabilita', con
specifica procedura, del limite per le missioni a valere su risorse
del bilancio vincolato, per le missioni effettuate per lo
svolgimento di compiti ispettivi e di attivita' della protezione
civile, per le missioni connesse alla partecipazione a riunioni
presso organismi interistituzionali - Contrasto con la
corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica,
che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli
alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste
indichino misure compensative, si' da conseguire nel complesso un
risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in
materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, comma 1,
secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale assunto con
forme contrattuali flessibili, e collaborazioni coordinate e
continuative - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella
sostenuta nel 2009 - Inapplicabilita' del limite per i contratti e
le collaborazioni con oneri a valere sul bilancio vincolato -
Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della
spesa pubblica, che non consente deroghe al predetto limite di
spesa - Violazione di principio fondamentale in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 13, comma 1,
secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.
(T-120262)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 5-12-2012)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.