N. 262 SENTENZA 19 - 28 novembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale distaccato in via continuativa presso le segreterie particolari degli organi regionali - Rimborso forfettario giornaliero - Ricorso del Governo - Asserita contrasto con la normativa statale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e dei criteri di erogazione - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, commi 2, 3, 4 e 5. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, titolo III; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Incarichi di studio e consulenza conferiti dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Inapplicabilita' del limite per gli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato e per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, si' da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 9, comma 1, secondo periodo. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 7. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, da svolgersi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Riduzione della spesa al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009 - Inapplicabilita' del limite alle spese a valere su risorse del bilancio vincolato - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, si' da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 10, comma 1, secondo periodo. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Missioni, da autorizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Superabilita', con specifica procedura, del limite per le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, per le missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attivita' della protezione civile, per le missioni connesse alla partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, si' da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, comma 1, secondo periodo. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale assunto con forme contrattuali flessibili, e collaborazioni coordinate e continuative - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Inapplicabilita' del limite per i contratti e le collaborazioni con oneri a valere sul bilancio vincolato - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che non consente deroghe al predetto limite di spesa - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 13, comma 1, secondo periodo. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. (T-120262) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 5-12-2012)

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