N. 304 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Appellabilita' - Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'art. 113, comma secondo, c.p.c. - Regime introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Possibilita' di appello solo per motivi specifici (c.d. appello a motivi limitati) - Mancata previsione dell'appellabilita' per i casi che, se ricorrenti per sentenze pronunciate in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395, n. 4, c.p.c. - Contrasto con i canoni di ragionevolezza e di eguaglianza - Asserito difetto di coerenza logico-sistematica tra gli interventi susseguitisi in materia - Asserita violazione della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo - Asserita violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge - Motivazione apodittica - Questione prospettata al fine improprio di ottenere un avallo interpretativo - Omesso tentativo di ricercare una interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalita' - Richiesta di interventi riservati alla discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 339, terzo comma, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6. (T-120304) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2012)

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