N. 12 ORDINANZA 16 gennaio - 6 febbraio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte o all'ausiliario del giudice - Prenotazione a debito, da effettuarsi a domanda, laddove sia impossibile la ripetizione nei confronti della parte onerata delle spese processuali ovvero della parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Mancata previsione dell'anticipazione a carico dell'erario - Asserita lesione del diritto dell'ausiliario al compenso quando manchino i presupposti per la prenotazione - Asserita irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla disciplina applicabile ai difensori, ovvero agli ausiliari del magistrato nei giudizi penali, o al curatore fallimentare, per i quali e' prevista l'anticipazione dei rispettivi compensi a carico dell'erario - Manifesta infondatezza della questione. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 36. (T-130012) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 13-2-2013)

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