Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.
Industria - Stabilimento dell'ILVA S.p.A. di Taranto - Provvedimenti
cautelari di sequestro preventivo emessi dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Taranto, finalizzati al
divieto di uso degli impianti per finalita' di produzione, a
salvaguardia della salute - Intervento governativo attuato con il
decreto legge n. 207 del 2012, per assicurare la prosecuzione
dell'attivita' produttiva, a salvaguardia dell'occupazione -
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Taranto - Asserita lesione dei principi di
obbligatorieta' dell'azione penale e di indipendenza del pubblico
ministero - Richiesta di dichiarare che non spetta al Governo della
Repubblica «autorizzare la prosecuzione dell'attivita' produttiva
per il periodo di tempo predeterminato ne' [prevedere] che tale
disposizione trovi applicazione anche quando l'A.G. abbia adottato
provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare del
provvedimento nella parte in cui e' previsto che tali provvedimenti
non impediscono, nel corso del predetto periodo, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa» - Pendenza di questioni di legittimita'
costituzionale sulle medesime norme recate dal decreto-legge n. 207
del 2012, promosse dal Giudice per le indagini preliminari e dal
Tribunale ordinario di Taranto in funzione di giudice dell'appello
- Condizione ostativa all'ammissibilita' di un conflitto avente ad
oggetto norme recate da una legge o da un atto con forza di legge -
Inammissibilita' del ricorso.
- Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.
- Costituzione, artt. 107, quarto comma, e 112; legge 11 marzo 1953,
n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.
(T-130016)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 20-2-2013)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.