Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Esecuzione penale - Condannati per il reato di cui all'art.
609-quater (atti sessuali con minorenne) attenuato a norma del
quarto comma dello stesso articolo - Concessione di benefici
penitenziari e sospensione dell'esecuzione della pena -
Subordinazione ad un periodo di osservazione intramuraria di un
anno - Asserita irragionevolezza per imposizione di un trattamento
deteriore rispetto alla fattispecie di reato di maggiore gravita'
di cui all'art. 609-bis - Asserita insussistenza di esigenza
rieducativa - Ius superveniens idoneo ad influire sulle proposte
questioni di legittimita' costituzionale - Necessita' che il
giudice rimettente proceda a un rinnovato esame della rilevanza e
della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione
degli atti.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-quater; codice di
procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
(T-130029)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 6-3-2013)
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