N. 29 ORDINANZA 25 - 26 febbraio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Condannati per il reato di cui all'art. 609-quater (atti sessuali con minorenne) attenuato a norma del quarto comma dello stesso articolo - Concessione di benefici penitenziari e sospensione dell'esecuzione della pena - Subordinazione ad un periodo di osservazione intramuraria di un anno - Asserita irragionevolezza per imposizione di un trattamento deteriore rispetto alla fattispecie di reato di maggiore gravita' di cui all'art. 609-bis - Asserita insussistenza di esigenza rieducativa - Ius superveniens idoneo ad influire sulle proposte questioni di legittimita' costituzionale - Necessita' che il giudice rimettente proceda a un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-quater; codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a). - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. (T-130029) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 6-3-2013)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.