Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Attivita' amministrativa - Norme della Regione Sardegna - Previsione
che il criterio di riparto tra le funzioni di indirizzo politico,
rimesse agli organi politici, e le funzioni di gestione
amministrativa, affidate ai dirigenti, possa essere derogato
soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative - Carenza
di argomentazioni circa la necessaria applicazione delle
disposizioni censurate nel giudizio a quo - Difetto di motivazione
in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della
questione.
- Legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31, art. 8, comma
4.
- Costituzione, art. 97.
Attivita' amministrativa - Norme della Regione Sardegna -
Attribuzione alla Giunta regionale, anziche' ai dirigenti della
Regione, del potere decisionale in ordine alla valutazione di
impatto ambientale - Asserita violazione del principio di
separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di
gestione amministrativa, espressione dei principi di buon andamento
e imparzialita' dell'amministrazione - Insussistenza -
Ragionevolezza della scelta di attribuire alla Giunta regionale il
potere decisionale, prevedendo espressamente che debba tener conto
dell'attivita' istruttoria svolta dai dirigenti regionali - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, art. 48, comma
3.
- Costituzione, art. 97.
(T-130081)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-2013)
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