N. 81 SENTENZA 24 aprile - 3 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Attivita' amministrativa - Norme della Regione Sardegna - Previsione che il criterio di riparto tra le funzioni di indirizzo politico, rimesse agli organi politici, e le funzioni di gestione amministrativa, affidate ai dirigenti, possa essere derogato soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative - Carenza di argomentazioni circa la necessaria applicazione delle disposizioni censurate nel giudizio a quo - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31, art. 8, comma 4. - Costituzione, art. 97. Attivita' amministrativa - Norme della Regione Sardegna - Attribuzione alla Giunta regionale, anziche' ai dirigenti della Regione, del potere decisionale in ordine alla valutazione di impatto ambientale - Asserita violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, espressione dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione - Insussistenza - Ragionevolezza della scelta di attribuire alla Giunta regionale il potere decisionale, prevedendo espressamente che debba tener conto dell'attivita' istruttoria svolta dai dirigenti regionali - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, art. 48, comma 3. - Costituzione, art. 97. (T-130081) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-2013)

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