Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Onorari dovuti
al consulente tecnico di parte ovvero all'ausiliario del giudice -
Esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario - Prenotazione a
debito, a domanda e solamente ove non ne sia possibile la
ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese
processuali o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato - Asserita ingiustificata disparita' di trattamento, in
danno dei consulenti tecnici nei giudizi civili, rispetto ai
consulenti nei giudizi penali e al curatore fallimentare per i
quali e' prevista l'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario
- Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Manifesta
infondatezza.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
art. 131, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(T-130088)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 22-5-2013)
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