N. 88 ORDINANZA 8 - 16 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte ovvero all'ausiliario del giudice - Esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario - Prenotazione a debito, a domanda e solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Asserita ingiustificata disparita' di trattamento, in danno dei consulenti tecnici nei giudizi civili, rispetto ai consulenti nei giudizi penali e al curatore fallimentare per i quali e' prevista l'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 36. (T-130088) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 22-5-2013)

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