N. 91 SENTENZA 20 - 22 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Professioni - Norme della Regione Campania - Avvocatura regionale - Abilitazione a svolgere attivita' di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le societa' il cui capitale e' interamente sottoscritto dalla Regione - Previsione di apposite convenzioni per la regolamentazione delle modalita' di richiesta dell'attivita' della avvocatura regionale e la quantificazione dei relativi oneri - Contrasto con la disciplina statale sulla professione di avvocato che prevede l'incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o degli enti pubblici - Illegittima estensione delle ipotesi di deroga alle incompatibilita' consentite dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, art. 29, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma; r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, art. 3, secondo comma. (T-130091) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 29-5-2013)

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