Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Professioni - Norme della Regione Campania - Avvocatura regionale -
Abilitazione a svolgere attivita' di consulenza e a patrocinare in
giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le societa'
il cui capitale e' interamente sottoscritto dalla Regione -
Previsione di apposite convenzioni per la regolamentazione delle
modalita' di richiesta dell'attivita' della avvocatura regionale e
la quantificazione dei relativi oneri - Contrasto con la disciplina
statale sulla professione di avvocato che prevede
l'incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato con
qualunque impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio dello
Stato o degli enti pubblici - Illegittima estensione delle ipotesi
di deroga alle incompatibilita' consentite dalla normativa statale
- Violazione della competenza legislativa statale nella materia
concorrente delle professioni - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, art. 29, commi
1 e 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, art. 3,
secondo comma.
(T-130091)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 29-5-2013)
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