Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto
dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di
profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia
residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17
della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di
acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai
profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge -
Irragionevole estensione di una disciplina di privilegio propria di
una specifica categoria di profughi, in ragione del canone di
locazione maggiorato da essi pagato - Irragionevole trattamento di
maggior favore rispetto agli assegnatari ordinari - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, artt. 1 e 3.
- Costituzione, art. 3.
Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto
dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di
profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia
residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17
della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di
acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai
profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge -
Dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Inscindibile
connessione delle disposizioni dichiarate illegittime e le altre
disposizioni della stessa legge - Illegittimita' costituzionale in
via consequenziale.
- Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, artt. 2 e 4.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(T-130161)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 3-7-2013)
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