N. 184 SENTENZA 3 - 9 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Introduzione da parte del legislatore delegato di una disposizione che esclude la possibilita' della dichiarazione d'ufficio del fallimento - Asserito contrasto col tenore letterale e logico della legge di delega, in cui mancherebbero corrispondenti principi e criteri direttivi - Asserita esorbitanza dai limiti imposti al legislatore delegato dalla legge di delega - Insussistenza - Adeguamento, in base al principio espresso del "necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti", al tendenziale principio del ne procedat iudex ex officio dell'ordinamento processuale civile - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, art. 4. - Costituzione, artt. 76 e 77; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 5 e 6. (T-130184) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 17-7-2013)

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