Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento e procedure concorsuali - Riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali - Introduzione da parte del
legislatore delegato di una disposizione che esclude la
possibilita' della dichiarazione d'ufficio del fallimento -
Asserito contrasto col tenore letterale e logico della legge di
delega, in cui mancherebbero corrispondenti principi e criteri
direttivi - Asserita esorbitanza dai limiti imposti al legislatore
delegato dalla legge di delega - Insussistenza - Adeguamento, in
base al principio espresso del "necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti", al tendenziale principio del ne
procedat iudex ex officio dell'ordinamento processuale civile - Non
fondatezza della questione.
- Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, art. 4.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1,
commi 5 e 6.
(T-130184)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 17-7-2013)
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