Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina
applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe
professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione
di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattivita',
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle
tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge
di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 -
Questioni identiche ad altre gia' dichiarate manifestamente
inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza -
Manifesta inammissibilita'.
- Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24
marzo 2012, n. 27), art. 9, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117.
Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina
applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe
professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione
di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattivita',
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle
tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge
di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 -
Motivazione per relationem - Omessa descrizione dei fatti di causa
- Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24
marzo 2012, n. 27), art. 9; decreto ministeriale 20 luglio 2012, n.
140.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 25, secondo comma, e 117, in
relazione all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice
civile.
Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Cause il cui
valore non eccede euro 516,46 e nelle quali le parti possono stare
in giudizio personalmente - Previsione che le spese, competenze ed
onorari non possono superare il valore della domanda - Difetto di
motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della
questione.
- Codice di procedura civile, art. 91, ultimo comma, aggiunto
dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 212 (convertito nella legge 17 febbraio 2012, n. 10);
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24
marzo 2012, n. 27), art. 9, comma 4; decreto ministeriale 20 luglio
2012, n. 140.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 36.
Spese processuali - Nuove tariffe forensi - Applicazione retroattiva
anche ai processi in corso e all'attivita' gia' svolta ed esaurita
prima della sua entrata in vigore - Asserito mutamento
dell'equilibrio contrattuale a suo tempo determinato - Erroneita'
della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della
questione.
- Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24
marzo 2012, n. 27), art. 9, commi 1, 2 e 5; decreto ministeriale 20
luglio 2012, n. 140.
- Costituzione, artt. 3, 24, 36 e 117, "quest'ultimo in relazione
all'art. 6 Cedu, all'art. 5 trattato Ue e all'art. 296 Trattato sul
Funzionamento dell'Ue e all'art. 6 Trattato Ue e per esso ai
principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza".
(T-130261)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-2013)
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