N. 261 ORDINANZA 4 - 7 novembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattivita', limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Questioni identiche ad altre gia' dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita'. - Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 9, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117. Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattivita', limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Motivazione per relationem - Omessa descrizione dei fatti di causa - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 9; decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140. - Costituzione, artt. 3, 10, 24, 25, secondo comma, e 117, in relazione all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile. Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Cause il cui valore non eccede euro 516,46 e nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente - Previsione che le spese, competenze ed onorari non possono superare il valore della domanda - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Codice di procedura civile, art. 91, ultimo comma, aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (convertito nella legge 17 febbraio 2012, n. 10); decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 9, comma 4; decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140. - Costituzione, artt. 3, 24 e 36. Spese processuali - Nuove tariffe forensi - Applicazione retroattiva anche ai processi in corso e all'attivita' gia' svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore - Asserito mutamento dell'equilibrio contrattuale a suo tempo determinato - Erroneita' della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione. - Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 9, commi 1, 2 e 5; decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140. - Costituzione, artt. 3, 24, 36 e 117, "quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu, all'art. 5 trattato Ue e all'art. 296 Trattato sul Funzionamento dell'Ue e all'art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza". (T-130261) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-2013)

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