Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'INPS - Soggetto che,
pur non essendo parte del giudizio principale, e' tuttavia
portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilita'.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214), art. 24, comma 3.
-
Previdenza - Disciplina dei requisiti di anzianita' e contributivi
per l'accesso ai trattamenti pensionistici (nella specie,
dipendenti del settore scolastico) - Mancata previsione per il
lavoratore pubblico di una gradualita' di uscita al pari del
lavoratore privato - Mancata previsione di una differenziazione,
con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data
del 31 dicembre 2011, del dies ad quem della maturazione dei
requisiti pensionistici secondo la normativa previgente -
Rimessione incompleta per l'omessa censura di altra norma incidente
sulla fattispecie a quo - Petitum incerto, che implica la
possibilita' di sentenze di contenuto discrezionale - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214), art. 24, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma;
convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, paragrafo 1.
(T-130318)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 27-12-2013)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.