N. 318 ORDINANZA 10 - 17 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'INPS - Soggetto che, pur non essendo parte del giudizio principale, e' tuttavia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilita'. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 24, comma 3. - Previdenza - Disciplina dei requisiti di anzianita' e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici (nella specie, dipendenti del settore scolastico) - Mancata previsione per il lavoratore pubblico di una gradualita' di uscita al pari del lavoratore privato - Mancata previsione di una differenziazione, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, del dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente - Rimessione incompleta per l'omessa censura di altra norma incidente sulla fattispecie a quo - Petitum incerto, che implica la possibilita' di sentenze di contenuto discrezionale - Manifesta inammissibilita' della questione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 24, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma; convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, paragrafo 1. (T-130318) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 27-12-2013)

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