Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico ‒ Esenzione degli enti pubblici economici siciliani
da ogni forma di selezione pubblica per l'assunzione di personale
per cui sia richiesto il possesso di un titolo di studio non
superiore a quello della scuola dell'obbligo.
- Legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni
per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti,
aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), art. 1,
comma 1-bis, introdotto dall'art. 13 della legge della Regione
siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di
lavoro).
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(T-180080)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 26-4-2018)
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