Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Tutela dell'ambiente e promozione del turismo - Istituzione della
Rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo
(REASTA) - Disciplina delle funzioni regolamentari, di
pianificazione, gestione e organizzazione della REASTA -
Applicabilita' della disciplina alle aree ricomprese nei parchi
nazionali e nelle aree naturali protette.
- Legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante
«Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica
Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile
socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in
ambiente montano», artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h)
ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e
3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d)
e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e); legge
della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia
sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), art. 1, comma 17,
lettere a) e c).
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(T-190180)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2019)
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